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Il volto sotto controllo

Opportunità e rischi del riconoscimento facciale

di Rosa Buzzi

Basta guardare lo smartphone per sbloccarlo. In aeroporto, il volto può sostituire la carta d’imbarco. Una telecamera installata in una stazione può confrontare in pochi secondi migliaia di persone con le immagini contenute in una banca dati. Il riconoscimento facciale è ormai entrato nella vita quotidiana, spesso senza che ne percepiamo pienamente la presenza.

Questa tecnologia promette maggiore sicurezza, rapidità nei controlli e servizi più efficienti. Allo stesso tempo, però, solleva interrogativi sulla privacy, sulla libertà di movimento e sul rischio di essere costantemente identificati.

Il sistema analizza alcuni elementi del volto, come la distanza tra gli occhi, la forma degli zigomi e il profilo del naso, trasformandoli in un modello matematico chiamato template biometrico. Questo modello può essere confrontato con un’altra immagine per verificare se i due volti appartengano alla stessa persona oppure con quelli contenuti in una banca dati per individuare una possibile corrispondenza.

Una password compromessa può essere modificata. Una carta di credito può essere bloccata. Il volto, invece, ci accompagna per tutta la vita. Per questo il Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, il GDPR, riconosce una tutela particolare ai dati biometrici utilizzati per identificare in modo univoco una persona.

Il problema non riguarda soltanto il furto delle immagini. Una fotografia pubblicata sui social network può essere raccolta ed elaborata per creare archivi biometrici. Il volto può così diventare uno strumento per ricostruire spostamenti, luoghi frequentati, incontri e perfino la partecipazione a manifestazioni politiche o sociali.

Il riconoscimento facciale può essere utile per agevolare i controlli negli aeroporti, ricercare persone scomparse, proteggere l’accesso ai dispositivi e supportare le indagini sui reati gravi. La stessa tecnologia, tuttavia, può essere impiegata per seguire gli spostamenti di persone comuni e realizzare forme di sorveglianza generalizzata.

Anche l’idea che il riconoscimento facciale sia infallibile è sbagliata. Questi sistemi non producono certezze, ma valutazioni probabilistiche. La qualità dell’immagine, la luce, l’inclinazione del volto e le caratteristiche del programma possono influire sul risultato.

Un falso positivo si verifica quando il sistema attribuisce erroneamente un volto a una persona. Un falso negativo, invece, si produce quando non riesce a riconoscere correttamente l’individuo cercato. Un errore nello sblocco dello smartphone può essere soltanto fastidioso. Un errore durante un’indagine può invece comportare un controllo di polizia, un sospetto ingiustificato o una falsa accusa.

Le ricerche condotte dal National Institute of Standards and Technology degli Stati Uniti hanno rilevato, in molti algoritmi esaminati, differenze nelle prestazioni collegate all’età, al sesso e ai gruppi demografici. I sistemi più recenti sono migliorati, ma rimane indispensabile sottoporli a verifiche indipendenti e impedire che il risultato della macchina venga accettato automaticamente dall’operatore.

L’Unione europea ha affrontato questi rischi con l’AI Act, scegliendo di non vietare completamente il riconoscimento facciale, ma di distinguere gli impieghi in base alla loro pericolosità.

Il regolamento vieta la raccolta indiscriminata di immagini da internet o dai sistemi di videosorveglianza finalizzata alla creazione o all’ampliamento di banche dati per il riconoscimento facciale. Stabilisce inoltre limiti particolarmente rigorosi per l’identificazione biometrica a distanza e in tempo reale negli spazi pubblici da parte delle autorità di polizia. Il ricorso a questi sistemi è consentito soltanto in situazioni eccezionali, previste dalla legge e accompagnate da specifiche garanzie.

Non esiste, dunque, un divieto generale di ogni tecnologia biometrica. Un sistema volontario utilizzato in aeroporto non può essere equiparato a una rete di telecamere che identifica indiscriminatamente i passanti. Devono però essere valutati la reale libertà del consenso, l’esistenza di modalità alternative, la sicurezza dei dati e i tempi della loro conservazione.

Anche il Garante italiano per la protezione dei dati personali è intervenuto sull’impiego del riconoscimento facciale nelle università, nei luoghi di lavoro, negli aeroporti e da parte delle amministrazioni locali. Il principio che emerge è chiaro. L’innovazione, da sola, non può giustificare la raccolta di informazioni tanto delicate.

Essere anonimi nello spazio pubblico non significa avere qualcosa da nascondere. Significa poter camminare, incontrare persone e manifestare le proprie idee senza essere automaticamente identificati e registrati.

Il volto è la parte più immediata della nostra identità. Trasformarlo in una chiave di accesso può offrire comodità e sicurezza. Trasformarlo in uno strumento universale di controllo, invece, può modificare profondamente il rapporto tra individuo, tecnologia e potere.

La domanda decisiva non è soltanto se una macchina sia in grado di riconoscerci. È chi possa farlo, per quale ragione e con quali possibilità, per noi, di dire di no.